Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Possono farne richiesta:

  • I maggiorenni o il genitore se il dichiarante è minorenne;
  • Gli stranieri possono dichiarare solamente fatti e qualità personali riscontrabili negli uffici pubblici o privati italiani.

Gli altri stati, fatti e qualità personali relativi allo stato estero di appartenenza, sono documentati, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver avvisato l’interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.

In caso di minore o soggetti interdetti e/o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore. La dichiarazione può essere resa presso l’ufficio anagrafe davanti ad un funzionario abilitato ad
autenticare la sottoscrizione, del dichiarante maggiorenne munito dei seguenti documenti:

  • Documento d’identità valido;
  • Per gli stranieri non comunitari passaporto e permesso di soggiorno;
  • Per gli stranieri comunitari basta il passaporto o altro documento d’identità valido;
  • Per i minori la dichiarazione è resa dal genitore munito di documento d’identità valido;
  • Per gli interdetti la dichiarazione è resa dal tutore munito di documento d’identità valido.

 

Costi:
L’autenticazione della sottoscrizione è soggetta all’imposta di bollo, tranne nei casi di esenzione previsti dalla legge (ad esempio: in materia assistenziale, previdenziale o pensionistica, ecc.)
1) carta libera: €. 0,50
2) carta da bollo: €. 16,00

Tempi:
Rilascio immediato.

Attenzione: Non si possono sostituire con una dichiarazione gli atti notori che riguardano espressioni di volontà. In questo caso ci si deve rivolgere ad un notaio.

Norme di riferimento:
D.P.R. n.445/2000