La denuncia di nascita è obbligatoria entro pochi giorni dalla data del parto.
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Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
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Da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
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Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
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Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
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Se i genitori del bambino non sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
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Da entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
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Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
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Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
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Per la denuncia all’Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l’attestazione di assistenza al parto rilasciata dalla direzione sanitaria, o in caso di parto avvenuto presso l’abitazione occorre presentare l’attestazione dell’ostetrica che ha assistito al parto.