Separazione personale e cessazione effetti civili di matrimonio

Chi può richiedere? Competente a ricevere la richiesta suddetta è l’ufficiale dello stato civile del comune di:

  • Residenza di uno dei coniugi;

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito civile;

  • Trascrizione dell’atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito concordatario o sia avvenuta all’estero

 

Il decreto-legge sul riordino della giustizia civile (D.L. 12 settembre 2014, n. 132) ha previsto la riduzione a provvedimento amministrativo di alcune cause di separazione e di divorzio per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, sperando in tal modo di accorciare i tempi ora necessari per la definizione dei procedimenti giudiziari. In determinati casi si potrà – in alternativa al giudice – rivolgersi ad un avvocato oppure all’Ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale, scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione.

 

Art. 12 – Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
I coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, né clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti. Può invece contenere le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altra (assegno di mantenimento), tenendo presente che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma, né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.

 

Divorzio breve (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)

Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.
I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:

  • 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:

  • Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
  • Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.

 

Requisiti del richiedente:

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo di separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi).
  • Inoltre, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
  • Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero:
    • o 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
    • o 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
    • o 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
    • o 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

 

Modalità di richiesta:

Le fasi dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
 

  1. Entrambi i coniugi dovranno compilare e far pervenire all’Ufficio di Stato Civile la dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo la modulistica presente in fondo a questa scheda (consegnandola di persona, via fax o via PEC e allegando in questi due casi la copia fronte retro del proprio documento di identità);
     
  2. Si provvederà a concordare un appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile in cui dovranno essere presenti entrambi i coniugi;
     
  3. Il giorno dell’appuntamento ai coniugi verranno comunicati gli estremi per effettuare il pagamento di un bollettino per il pagamento dei diritti di euro 16,00;
     
  4. Nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
     
  5. L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
     
  6. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare l’accordo sottoscritto;
     
  7. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
     
  8. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

 

Documentazione:

  • Documenti di identità;
  • Moduli di dichiarazione sostitutiva compilati e firmati dai coniugi;
  • Bollettino di euro 16,00
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato da almeno 1 anno a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; oppure il verbale sottoscritto dai coniugi omologato dal tribunale in caso di separazione consensuale a partire da 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione; oppure gli estremi di iscrizione dell’accordo di separazione sottoscritto da almeno 6 mesi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; oppure gli estremi di trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto da almeno 6 mesi.
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
     

 

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