Procedura:
La Procedura è molto semplice e si svolge di due fasi successive.
Nella prima, chi intende costituire un unione civile deve chiedere un appuntamento all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Fonte Nuova affinché, nel giorno che verrà in tale sede concordato, le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’ufficiale dello stato civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 30 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione, per cui la data del secondo appuntamento dipende dal tempo necessario per eseguire tali accertamenti presso i comuni di nascita e di residenza, se diversi da Roma, di coloro che intendono unirsi civilmente.
Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che sarà cosi costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
Requisiti:
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:
-
La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
-
L’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
-
La sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
-
La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile.
Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile:
Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel nostro Comune.
Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\\consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.
Matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso:
In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, sempre all’Ufficio di Stato Civile la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.
Luogo di prenotazione:
Via Niccolò Machiavelli, 1 - Ufficio Stato Civile
La richiesta di primo appuntamento è in carta libera e deve essere presentata congiuntamente dagli interessati nei normali orari di apertura al pubblico (Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30, e Mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00; Martedì e Venerdì chiuso al pubblico)
Nel caso in cui, alla richiesta di primo appuntamento, fosse presente uno solo dei soggetti che intendono unirsi civilmente, alla richiesta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’altro.