Disposizioni in materia di somministrazione di cibo agli animali randagi sul territorio comunale - Ordinanza contingibile e urgente.

Il Sindaco,

constatato che, in particolare nella stagione estiva, la somministrazione incontrollata di cibo in favore di cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere determina situazioni nocive e pericolose dal punto di vista igienico - sanitario a causa dell’abbandono di rifiuti, avanzi di cibo o contenitori;

considerate inoltre le numerose lamentele ed esposti di cittadini per le precarie condizioni igienico-sanitarie e di decoro di alcune vie ed aree all’interno del territorio comunale per la presenza di numerose colonie di animali da affezione vaganti in genere, abbondanti deiezioni animali nei pressi delle aree ove persistono le suddette colonie, ,l’assenza di idonea recinzione atta ad impedire lo sconfinamento di animali attratti dal cibo abbandonato, il rinvenimento di alcuni cadaveri di gattini;

ORDINA

A chiunque somministri cibo a cani e/o gatti randagi e/o animali da affezione vaganti in genere di provvedere ad utilizzare idonee ciotole con divieto assoluto di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta, cartone e/o di abbandonare cibo senza alcun contenitore;

A chiunque si occupa stabilmente di ospitare cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere o a chiunque possa definirsi “tenutario di una colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere” ai sensi della Convenzione del consiglio d’Europa del 1987, recepita in Italia con Legge n. 201/2010(art.3 e 4 “la responsabilità della salute e del benessere dell’animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene”), di evitare il degrado dell’area per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali, di tenere pulito il suolo, di rimuovere tempestivamente gli avanzi di cibo e dei relativi contenitori, di ripulire l’area da eventuali deiezioni, limitando altresì al massimo anche i rumori e danneggiamenti (Cassazione n. 17145/2017 “chiunque dà da mangiare ad un randagio, anche se in maniera occasionale, ne diventa responsabile”).

A tutti i soggetti di cui sopra di provvedere:

• alla tempestiva rimozione dei contenitori suddetti e/o degli eventuali residui alimentari e/o delle deiezioni;

• ad adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire che la presenza degli amici animali possa recare molestia;

• ad adottare tutte le misure idonee a risolvere le eventuali criticità fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica;

• a richiedere alla ASL competente per territorio la registrazione della colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere e la conseguente sterilizzazione degli animali della colonia (D.G.R. 43/2010);

È possibile visionare l'ordinanza completa di vigilanza e sanzioni al link qui sotto.