Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per persone con disabilità organizzato dal Comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, e quindi tra martedì 15 aprile e lunedì 5 maggio , una dichiarazione in carta libera, o la domanda in allegato, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale secondo le specifiche sotto riportate.
Comunicazione ASL per il rilascio dei certificati:
per il rilascio dei certificati per il voto domiciliare e voto assistito i cittadini potranno recarsi presso l'ambulatorio della Medicina Legale del Distretto di Monterotondo, via dell'Aeronautica 53B, dal 10 aprile 2025 il martedì dalle 14,30 alle 16,30 e il giovedì dalle 10 alle 12, senza appuntamento.
I cittadini dovranno produrre un documento di identità valido, la tessera elettorale, copia del verbale di invalidità civile e/o legge 104/92 e copia della documentazione sanitaria attestante la patologia per la quale viene richiesto il certificato.
In base alla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
a) Gli elettori affetti da gravissime infermità, "persone intrasportabili", tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
b) Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.
In allegato il manifesto del voto a domicilio.